Consulenza societaria

I provvedimenti temporanei ed urgenti
Sia in sede di separazione che in sede di divorzio, il Presidente del Tribunale, dopo avere esperito il tentativo di conciliazione (nelle separazioni) può adottare alla prima udienza (udienza presidenziale) i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti opportuni nell’interesse del coniuge e della prole. Tali provvedimenti concernono soprattutto l’'assegnazione della casa coniugale ed il mantenimento per il coniuge ed i figli. Contro i provvedimenti temporanei ed urgenti è ammesso, entro 10 giorni, il reclamo alla Corte d’Appello.
Nell’ambito della successiva fase istruttoria le parti possono comunque sempre richiedere al giudice di revocare o modificare l’ordinanza del Presidente del Tribunale che abbia emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti.

 

 

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